Il passaggio dalla PEC alla REM segna un cam­bia­men­to im­por­tan­te nella co­mu­ni­ca­zio­ne digitale cer­ti­fi­ca­ta. Con l’entrata in vigore del re­go­la­men­to eIDAS 2.0, la tra­di­zio­na­le Posta Elet­tro­ni­ca Cer­ti­fi­ca­ta italiana viene ag­gior­na­ta agli standard europei, dando vita alla Re­gi­ste­red Elec­tro­nic Mail (REM). Questo nuovo sistema assicura che i messaggi cer­ti­fi­ca­ti abbiano valore legale in tutti i Paesi dell’UE, superando i limiti nazionali della PEC. Per aziende, pro­fes­sio­ni­sti e pubbliche am­mi­ni­stra­zio­ni, il passaggio è quindi es­sen­zia­le per con­ti­nua­re a inviare e ricevere co­mu­ni­ca­zio­ni digitali ufficiali valide in ambito europeo.

Che cos’è la REM

La REM (Re­gi­ste­red Elec­tro­nic Mail) è l’evo­lu­zio­ne della PEC (Posta Elet­tro­ni­ca Cer­ti­fi­ca­ta) e rap­pre­sen­ta il nuovo standard europeo per la posta elet­tro­ni­ca cer­ti­fi­ca­ta. Nasce per adeguare i servizi di co­mu­ni­ca­zio­ne elet­tro­ni­ca alle norme eIDAS 2.0, ga­ran­ten­do l’in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà tra i sistemi di posta cer­ti­fi­ca­ta di tutti i Paesi dell’Unione Europea.

In pratica, la REM consente di inviare e-mail con valore legale non solo in Italia, ma in tutta l’UE, as­si­cu­ran­do au­ten­ti­ca­zio­ne, integrità e consegna trac­cia­bi­le dei messaggi. Ciò significa che un messaggio inviato da un utente italiano potrà essere ricevuto e ri­co­no­sciu­to le­gal­men­te anche da un de­sti­na­ta­rio con un indirizzo cer­ti­fi­ca­to europeo. Questo avvicina i sistemi digitali nazionali e favorisce la creazione di un mercato unico digitale basato sulla fiducia e sulla sicurezza delle co­mu­ni­ca­zio­ni.

Dal punto di vista tecnico e normativo, la REM introduce requisiti di sicurezza e au­ten­ti­ca­zio­ne più rigorosi. Ogni utente deve essere iden­ti­fi­ca­to in modo certo tramite strumenti come SPID, CIE o firma digitale, e i gestori del servizio devono essere qua­li­fi­ca­ti secondo gli standard europei.

Posta elet­tro­ni­ca sicura per la tua privacy digitale
  • Pro­te­zio­ne pro­fes­sio­na­le dei dati e della sicurezza
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  • Massima pro­te­zio­ne dai virus grazie a firewall e filtri antispam
  • Backup gior­na­lie­ri

Perché e quando passare dalla PEC alla REM

Il passaggio dalla PEC alla REM rap­pre­sen­ta un’evo­lu­zio­ne ne­ces­sa­ria per uni­for­ma­re i sistemi di co­mu­ni­ca­zio­ne cer­ti­fi­ca­ta in tutta l’Unione Europea. La PEC, in­tro­dot­ta in Italia nel 2005, ha sem­pli­fi­ca­to no­te­vol­men­te la gestione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche am­mi­ni­stra­zio­ni, ga­ran­ten­do un valore legale ai messaggi elet­tro­ni­ci. Tuttavia, il suo utilizzo e la sua validità giuridica restano limitati al ter­ri­to­rio nazionale. Con l’entrata in vigore del re­go­la­men­to eIDAS 2.0, l’Europa ha in­tro­dot­to la REM (Re­gi­ste­red Elec­tro­nic Mail) come standard comune, per­met­ten­do a tutti i cittadini e alle imprese europee di uti­liz­za­re un sistema ri­co­no­sciu­to in modo uniforme, sicuro e in­te­ro­pe­ra­bi­le in ogni Stato membro.

Passare dalla PEC alla REM significa, dunque, ottenere una validità giuridica europea per le proprie co­mu­ni­ca­zio­ni digitali. Questo è par­ti­co­lar­men­te im­por­tan­te per le aziende che operano anche all’estero o in­trat­ten­go­no rapporti con partner e clienti in altri Paesi dell’UE. Oltre alla validità tran­sfron­ta­lie­ra, la REM ga­ran­ti­sce livelli di sicurezza più elevati, grazie alla verifica dell’identità del mittente e alla cer­ti­fi­ca­zio­ne del gestore secondo standard europei. Inoltre, la trac­cia­bi­li­tà e la con­ser­va­zio­ne delle prove di invio e ricezione sono gestite in modo ar­mo­niz­za­to, eli­mi­nan­do le dif­fe­ren­ze tra i vari sistemi nazionali.

Dal punto di vista temporale, il passaggio alla REM non è immediato, ma avviene pro­gres­si­va­men­te. Ogni gestore PEC ac­cre­di­ta­to presso l’AgID è tenuto ad adeguare i propri servizi entro le scadenze previste dal piano di at­tua­zio­ne eIDAS 2.0. Durante questo periodo di tran­si­zio­ne, la PEC con­ti­nue­rà a fun­zio­na­re, ma non garantirà più la piena con­for­mi­tà europea. È quindi con­si­glia­bi­le ve­ri­fi­ca­re con il proprio provider PEC le tem­pi­sti­che di ag­gior­na­men­to e i requisiti richiesti per l’at­ti­va­zio­ne della REM. In molti casi, il processo avverrà in modo au­to­ma­ti­co, previa conferma dell’identità dell’utente tramite SPID, CIE o firma digitale.

Infine, il passaggio alla REM offre anche vantaggi stra­te­gi­ci a lungo termine: le aziende e i pro­fes­sio­ni­sti che adottano tem­pe­sti­va­men­te il nuovo sistema potranno be­ne­fi­cia­re di una maggiore cre­di­bi­li­tà digitale e di strumenti di co­mu­ni­ca­zio­ne com­pa­ti­bi­li con le normative future dell’Unione Europea. La REM non è solo un’evo­lu­zio­ne tecnica, ma un passo verso un’Europa digitale integrata, in cui la sicurezza, la tra­spa­ren­za e l’in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà diventano elementi centrali di ogni scambio elet­tro­ni­co ufficiale.

Quando scadrà la PEC?

La scadenza della PEC in relazione al passaggio alla REM non coincide con la di­sat­ti­va­zio­ne immediata dei servizi di posta cer­ti­fi­ca­ta, ma con la perdita pro­gres­si­va di validità legale a livello europeo. In altre parole, la PEC con­ti­nue­rà a fun­zio­na­re come strumento di co­mu­ni­ca­zio­ne cer­ti­fi­ca­ta nazionale, ma non sarà più ri­co­no­sciu­ta come servizio conforme agli standard eIDAS 2.0. Per mantenere la piena validità giuridica anche nell’ambito dell’Unione Europea, sarà quindi ne­ces­sa­rio con­ver­ti­re la propria PEC in REM entro le scadenze fissate dai gestori ac­cre­di­ta­ti.

Le tem­pi­sti­che ufficiali dipendono dal piano di at­tua­zio­ne del re­go­la­men­to eIDAS 2.0 e dalle direttive dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che coordina la tran­si­zio­ne in Italia. La fase di ade­gua­men­to è già iniziata e prevede che tutti i gestori PEC con­for­mi­no i loro servizi ai nuovi requisiti tecnici e di sicurezza entro la fine del periodo tran­si­to­rio stabilito dall’Unione Europea. Anche se non esiste ancora una data unica e de­fi­ni­ti­va valida per tutti, si prevede che la completa mi­gra­zio­ne alla REM dovrà essere com­ple­ta­ta entro il 2025, quando le spe­ci­fi­che eIDAS 2.0 en­tre­ran­no pie­na­men­te in vigore.

Nel concreto, ciò significa che non sarà ne­ces­sa­rio cambiare indirizzo PEC, ma solo ag­gior­na­re il servizio secondo le istru­zio­ni del proprio provider. I gestori PEC ac­cre­di­ta­ti dall’AgID, come IONOS, Aruba, Legalmail, ecc., in­for­me­ran­no i titolari delle caselle sulle modalità e sui tempi di con­ver­sio­ne. In molti casi, l’ade­gua­men­to potrà avvenire au­to­ma­ti­ca­men­te, previa verifica dell’identità tramite SPID, CIE o firma digitale, che di­ven­te­ran­no ob­bli­ga­to­rie per la va­li­da­zio­ne del nuovo standard REM.

È con­si­glia­bi­le non attendere l’ultimo momento: chi non ef­fet­tue­rà l’ade­gua­men­to rischia di uti­liz­za­re una casella che non sarà più ri­co­no­sciu­ta a livello europeo, con con­se­guen­ze so­prat­tut­to per le imprese e i pro­fes­sio­ni­sti che operano in più Paesi UE. Le aziende iscritte al Registro delle Imprese e i soggetti obbligati per legge alla PEC dovranno as­si­cu­rar­si di ri­spet­ta­re le scadenze previste per evitare dis­ser­vi­zi o sanzioni am­mi­ni­stra­ti­ve.

Come passare dalla PEC alla REM

Il passaggio dalla PEC alla REM è gestito dai provider ac­cre­di­ta­ti dall’AgID e prevede la verifica dell’identità del titolare della casella, elemento es­sen­zia­le per ri­spet­ta­re le nuove regole europee.

In generale, la procedura comprende:

  1. Verifica dell’identità tramite SPID, CIE o firma digitale.
  2. Ag­gior­na­men­to del servizio PEC alle spe­ci­fi­che REM.
  3. Notifica di avvenuta con­ver­sio­ne da parte del gestore.

Molti gestori per­met­to­no di ef­fet­tua­re l’ade­gua­men­to online in pochi minuti, man­te­nen­do lo stesso indirizzo PEC.

1. Verifica dell’identità tramite SPID, CIE o firma digitale

Il primo passo per passare dalla PEC alla REM è la verifica dell’identità del titolare della casella. A dif­fe­ren­za della PEC tra­di­zio­na­le, che poteva essere attivata anche con un ri­co­no­sci­men­to più semplice, la REM richiede un’iden­ti­fi­ca­zio­ne forte e certa, come previsto dal re­go­la­men­to europeo eIDAS 2.0.

Questa verifica può essere ef­fet­tua­ta tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elet­tro­ni­ca) o firma digitale qua­li­fi­ca­ta. In al­ter­na­ti­va, i provider possono offrire un ri­co­no­sci­men­to diretto in presenza o tramite video-iden­ti­fi­ca­zio­ne cer­ti­fi­ca­ta. Questo passaggio è es­sen­zia­le per garantire che solo soggetti iden­ti­fi­ca­ti in modo sicuro possano inviare co­mu­ni­ca­zio­ni elet­tro­ni­che con valore legale europeo.

2. Ag­gior­na­men­to del servizio PEC alle spe­ci­fi­che REM

Dopo la verifica dell’identità, il gestore procede all’ag­gior­na­men­to del servizio PEC secondo le spe­ci­fi­che tecniche della REM. Questo passaggio comporta l’ade­gua­men­to dei pro­to­col­li di sicurezza, dei sistemi di au­ten­ti­ca­zio­ne e delle modalità di con­ser­va­zio­ne delle ricevute di consegna.

L’obiettivo è rendere il servizio conforme agli standard europei stabiliti da ETSI (European Te­le­com­mu­ni­ca­tions Standards Institute), che ga­ran­ti­sco­no in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà, trac­cia­bi­li­tà e sicurezza dei messaggi cer­ti­fi­ca­ti in tutta l’UE. In pratica, la casella PEC dell’utente viene ag­gior­na­ta au­to­ma­ti­ca­men­te, senza bisogno di mo­di­fi­ca­re l’indirizzo e-mail esistente. Alcuni provider po­treb­be­ro in­tro­dur­re nuove con­di­zio­ni con­trat­tua­li o piani di servizio, in linea con le fun­zio­na­li­tà e i requisiti della REM.

3. Notifica di avvenuta con­ver­sio­ne da parte del gestore

Una volta com­ple­ta­to l’ade­gua­men­to, il provider invia una notifica ufficiale di avvenuta con­ver­sio­ne. Questo messaggio certifica che la casella PEC è ora conforme agli standard REM e può essere uti­liz­za­ta per inviare co­mu­ni­ca­zio­ni con valore legale in tutta l’Unione Europea.

La notifica contiene ge­ne­ral­men­te un riepilogo dell’ope­ra­zio­ne, le in­for­ma­zio­ni sul nuovo stato del servizio e i ri­fe­ri­men­ti normativi ap­pli­ca­bi­li. Alcuni gestori for­ni­sco­no anche un cer­ti­fi­ca­to digitale di con­for­mi­tà o un documento at­te­stan­te la con­ver­sio­ne, utile ai fini legali e am­mi­ni­stra­ti­vi. Da quel momento, l’utente potrà uti­liz­za­re la propria casella con tutte le garanzie di sicurezza, au­ten­ti­ca­zio­ne e in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà previste dal sistema REM.

Dif­fe­ren­za tra PEC e REM

Ca­rat­te­ri­sti­ca PEC REM
Validità legale Solo in Italia In tutta l’Unione Europea
Ri­fe­ri­men­to normativo DPR 68/2005 Re­go­la­men­to UE eIDAS 2.0
Iden­ti­fi­ca­zio­ne del mittente Non sempre ob­bli­ga­to­ria Sempre ve­ri­fi­ca­ta (SPID, CIE, firma digitale)
Sicurezza e trac­cia­bi­li­tà Elevata, ma limitata all’Italia Raf­for­za­ta e ri­co­no­sciu­ta in tutta l’UE
In­te­ro­pe­ra­bi­li­tà Limitata ai gestori PEC italiani Valida per tutti i provider europei ac­cre­di­ta­ti
Ob­bli­ga­to­rie­tà Già ob­bli­ga­to­ria per imprese e PA italiane Diventerà ob­bli­ga­to­ria per garantire l’in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà europea

La prin­ci­pa­le dif­fe­ren­za tra PEC e REM è quindi l’ambito di validità legale: la REM estende i diritti e le tutele della PEC a livello europeo, mi­glio­ran­do sicurezza e in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà.

Vantaggi e svantaggi della REM

Come ogni in­no­va­zio­ne tec­no­lo­gi­ca, anche la REM presenta una serie di vantaggi e svantaggi da con­si­de­ra­re prima del passaggio de­fi­ni­ti­vo. Pur rap­pre­sen­tan­do un’evo­lu­zio­ne im­por­tan­te rispetto alla PEC in termini di sicurezza, in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà e valore legale europeo, la REM introduce anche nuovi obblighi per gli utenti e le aziende. Ana­liz­zia­mo nel dettaglio i prin­ci­pa­li punti di forza e le possibili criticità del nuovo sistema di posta elet­tro­ni­ca cer­ti­fi­ca­ta europea.

Vantaggi della REM

  • Valore legale europeo ri­co­no­sciu­to in tutti gli Stati membri dell’UE.
  • Maggiore sicurezza grazie all’iden­ti­fi­ca­zio­ne forte del mittente.
  • Trac­cia­bi­li­tà e prova di consegna conformi agli standard europei.
  • In­te­ro­pe­ra­bi­li­tà tra diversi provider europei.
  • Con­ti­nui­tà con la PEC italiana: il passaggio è gestito dai provider.

Svantaggi della REM

  • Ade­gua­men­to ob­bli­ga­to­rio: la PEC non avrà più validità in ambito europeo.
  • Procedura di verifica dell’identità ob­bli­ga­to­ria per tutti gli utenti.
  • Costi po­ten­zial­men­te superiori per la gestione dei nuovi cer­ti­fi­ca­ti e livelli di sicurezza.

REM: obbligo per aziende e pro­fes­sio­ni­sti

Per aziende e pro­fes­sio­ni­sti, il passaggio dalla PEC alla REM non è solo con­si­glia­to, ma rap­pre­sen­ta un obbligo normativo imposto dall’ade­gua­men­to al re­go­la­men­to europeo eIDAS 2.0. Tutti i soggetti che oggi uti­liz­za­no una casella PEC per co­mu­ni­ca­zio­ni ufficiali, come imprese, studi pro­fes­sio­na­li, enti e pubbliche am­mi­ni­stra­zio­ni, dovranno ag­gior­na­re il proprio servizio affinché sia ri­co­no­sciu­to come Re­gi­ste­red Elec­tro­nic Mail (REM).

Senza questo ade­gua­men­to, le co­mu­ni­ca­zio­ni inviate tramite PEC con­ti­nue­ran­no ad avere valore legale in Italia, ma non saranno più valide a livello europeo, perdendo così efficacia in contesti tran­sfron­ta­lie­ri, come appalti, contratti o notifiche con soggetti di altri Paesi UE.

L’obbligo di ade­gua­men­to riguarda in par­ti­co­la­re le imprese iscritte al Registro delle Imprese, i pro­fes­sio­ni­sti con partita IVA e gli ordini pro­fes­sio­na­li, che uti­liz­za­no la PEC per scopi legali e am­mi­ni­stra­ti­vi. Ogni gestore ac­cre­di­ta­to dall’AgID dovrà co­mu­ni­ca­re ai propri clienti le modalità e le tem­pi­sti­che di con­ver­sio­ne, che ri­chie­de­ran­no la verifica dell’identità digitale del titolare. Le aziende che non si ade­gue­ran­no entro le scadenze rischiano di non poter più uti­liz­za­re la posta cer­ti­fi­ca­ta per inviare co­mu­ni­ca­zio­ni con valore legale ri­co­no­sciu­to nell’UE, oltre a possibili sanzioni o se­gna­la­zio­ni di non con­for­mi­tà.

Passare tem­pe­sti­va­men­te alla REM, invece, consente di garantire la piena con­ti­nui­tà operativa e con­for­mi­tà normativa, raf­for­zan­do la sicurezza e la validità delle co­mu­ni­ca­zio­ni digitali aziendali.

Passaggio dalla PEC alla REM: un Europa più digitale

Il passaggio dalla PEC alla REM non è soltanto un ag­gior­na­men­to tecnico, ma un vero e proprio salto di qualità nella co­mu­ni­ca­zio­ne digitale europea. Con la REM, l’Italia si allinea agli standard del re­go­la­men­to eIDAS 2.0, ponendosi all’avan­guar­dia in materia di sicurezza, in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà e tutela dei dati.

Questo cam­bia­men­to apre la strada a un mercato unico digitale più ef­fi­cien­te e af­fi­da­bi­le, in cui cittadini, aziende e pubbliche am­mi­ni­stra­zio­ni possono scam­biar­si in­for­ma­zio­ni ufficiali con piena validità giuridica, in­di­pen­den­te­men­te dal Paese di pro­ve­nien­za o de­sti­na­zio­ne.

In­ne­ga­bi­li i vantaggi per le aziende: adottare tem­pe­sti­va­men­te la REM significa di­mo­stra­re at­ten­zio­ne alla con­for­mi­tà normativa, alla sicurezza in­for­ma­ti­ca e all’in­no­va­zio­ne tec­no­lo­gi­ca. I pro­fes­sio­ni­sti potranno be­ne­fi­cia­re di una gestione più sicura delle co­mu­ni­ca­zio­ni legali e di un ri­co­no­sci­men­to au­to­ma­ti­co in tutta l’UE, sem­pli­fi­can­do rapporti tran­sfron­ta­lie­ri e processi am­mi­ni­stra­ti­vi.

Sebbene la tran­si­zio­ne richieda alcuni passaggi bu­ro­cra­ti­ci, i benefici a lungo termine superano di gran lunga gli sforzi iniziali. La REM ga­ran­ti­sce un livello di pro­te­zio­ne più elevato, riduce i rischi di frode e migliora la trac­cia­bi­li­tà dei messaggi cer­ti­fi­ca­ti. Adeguarsi per tempo significa quindi non solo ri­spet­ta­re un obbligo di legge, ma anche pre­pa­rar­si al futuro della co­mu­ni­ca­zio­ne digitale europea, basata su fiducia, tra­spa­ren­za e in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà.

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